Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 2004

 

MINISTERO DELLA SALUTE  DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

IL MINISTRODELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

 

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano il seguente regolamento:

 

Art. 1. Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B:

Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:

Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, é riportato nelle
note alle premesse
.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della
direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della
direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della
direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della
direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della
direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della
direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
é il seguente:
«Art. 12 (Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il
datore di lavoro:
a) (Omissis);
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere
esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure
predisposte ed i comportamenti da adottare;».
- Il testo dell'art. 15, comma 3 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, é il seguente:
«Art. 15 (Pronto soccorso). - (Omissis).
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di
pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai
fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, della funzione
pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva
permanente e il Consiglio superiore di sanità.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), é il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni concerne: «Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
- Il testo dell'art. 26, del cit
ato decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, é il seguente:
«Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro)
. - 1.
L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della
commissione). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é
istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortu
ni e per l'igiene del lavoro. Essa
é presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed é composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero
della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro,
non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo é designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394 del decreto Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, é sostituito dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione). - 2. La
commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e
predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente e per il suo
coordinamento con altre disposizioni concernenti la
sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonché per il coordinamento degli organi preposti alla
vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai
comitati regionali sulle misure preventive e di controllo
dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre linee guida applicative della normativa
di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura
strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della
conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti
rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, secondo le modalità di cui all'art.
402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della
sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa
alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute
dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
é resa pubblica ed é trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, é soppresso.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose), é il
seguente:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a
quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per
"presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste,
reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si
reputa possano essere generate, in caso di perdita di
controllo di un processo industriale, in quantità uguale o
superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra
quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono
ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7,
8, 9 e 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità
23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del
Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio
1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del
3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo
1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non
pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti), é il seguente:
«Art. 7 (Definizioni concernenti particolari impianti
nucleari e documenti relativi). - 1. Per l'applicazione del
presente decreto valgono le seguenti definizioni di
particolari impianti nucleari, documenti e termini
relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi
pacifici progettato od usato per produrre una reazione
nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni
normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato
progettato od usato per produrre una reazione nucleare a
catena, incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti
di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto
industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per
scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili
prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato
di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie
fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di
combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato
per trattare materiali contenenti combustibili nucleari
irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che
contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di
fissione e quelli a fini industriali che trattano materie
che non presentano un'attività di prodotti di fissione
superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio
235 ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10-6
grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono
considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la
fabbricazione delle materie fissili speciali e dei
combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare
o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili
nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione
isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non
contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi
di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far
parte degli impianti di cui alle lettere precedenti, é
destinato al deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento
in quantità totali superiori a 350 grammi di Uranio 235,
oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio 233 o quantità
totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e
rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di
documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per
l'analisi e la valutazione della installazione e
dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal
punto di vista della sicurezza nucleare e della protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre
una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In
particolare i documenti debbono contenere una trattazione
degli argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche,
meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo
insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la
strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di
controllo e i dispositivi di protezione ed i sistemi di
raccolta, allontanamento e smaltimento (trattamento e
scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti
derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da
errori di operazione, e delle conseguenze previste, in
relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione
sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in
relazione alla protezione sanitaria, di scarichi
radioattivi durante le fasi di normale esercizio e in caso
di situazioni accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e
protezione antincendio;
7) il rapporto é denominato preliminare se
riferito al progetto di massima; finale, se riferito al
progetto definitivo. Il rapporto intermedio precede il
rapporto finale e contiene le informazioni, l'analisi e la
valutazione di cui sopra é detto, con ipotesi cautelative
rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica
l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed
eccezionali del personale addetto alla direzione, alla
conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare,
nonché alle sorveglianze fisica e medica della protezione,
in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento,
e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle
disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi
di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto, nel
suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le
procedure da seguire in condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive
le procedure e le modalità che debbono essere applicate
per l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni
specifica tecnica di prova, oltre una breve descrizione
della parte di impianto e del macchinario impiegato nella
prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la
prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti
delle variabili considerate durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e
condizioni concernenti i dati e i parametri relativi alle
caratteristiche e al funzionamento di un impianto nucleare
nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno
importanza per la sicurezza nucleare e per la protezione
sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si
annotano i particolari delle operazioni effettuate
sull'impianto, i dati rilevati nel corso di tali
operazioni, nonché ogni altro avvenimento di interesse per
l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate,
tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della
cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento
finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
natura radiologica.».
- Il testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, é il seguente:
«Art. 28 (Impiego di categoria A). - 1. L'impiego di
categoria A é soggetto a nulla osta preventivo da parte
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente
competenti, in relazione all'ubicazione delle
installazioni, all'idoneità dei locali, delle strutture di
radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle
attrezzature e della qualificazione del personale addetto,
alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle
modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
é inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai Ministeri concertanti, al presidente
della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco
competenti per territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
le prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale
disattivazione degli impianti.
(Omissis).
Art. 33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di
compatibilità ambientale, la costruzione, o comunque la
costituzione, e l'esercizio delle installazioni per il
deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle
per il trattamento e successivo deposito o smaltimento
nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da altre
installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentite la regione o la provincia
autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattività
o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per cui si
applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le
disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
relazione alle diverse tipologie di installazione. Nel
decreto può essere prevista, in relazione a tali
tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte,
compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta
nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
- Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,
concerne: «Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1956, n. 320, concerne: «Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo».

 

Art. 2. Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, é aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, é tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro é tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.


Nota all'art. 2:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica del27 marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note alle premesse.

 

Art. 3. Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati é svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

 

Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in note alle premesse.

 

Art. 4. Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

 

Art. 5. Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 é abrogato.

 

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ( 3 agosto 2004) della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

 

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

 

Nota all'art. 6: - Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: «Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali».

 

 

Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecch
io per la misurazione della pressione arteriosa.

 

Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

Allegato 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4